Pensione anticipata tutte le possibilità

Non solo quota 100, c’è anche quota 41, opzione donna, la pensione anticipata contributiva, quella ex anzianità e non solo. Ma cosa succede se il pensionato che ha scelto l’anticipo pensionistico ritorna a lavorare?

Successivamente alla riforma pensionistica, che ha previsto l’introduzione della cosiddetta Quota 100, vediamo quali sono i canali di uscita oggi utilizzabili per andare in pensione anticipatamente rispetto agli ordinari requisiti della pensione di vecchiaia (20 anni di contributi e 67 anni di età sia per gli uomini che per le donne).

Da sottolineare, inoltre, che la riforma pensionistica ha sospeso l’adeguamento alla speranza di vita per le pensioni anticipate (l’ex anzianità, inclusa Quota 100) e l’introduzione di finestre trimestrali mobili di uscita per i privati e finestre semestrali di uscita per gli statali.

Quota 100

La Quota 100 è il nuovo istituto che agli attuali canali di pensionamento (pensione anticipata e pensione di vecchiaia) aggiunge la possibilità di anticipare l’uscita a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di contributi. Una misura, la Quota 100, con una durata limitata (sarà valevole per il triennio 2019–2021).

Pensione anticipata

Introdotta dall’ art. 24 L. n. 214/2011, la cosiddetta legge Fornero, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ha sostanzialmente sostituito la pensione di anzianità, prevedendo che chi ha raggiunto tutti i requisiti contributivi necessari può andare in pensione anticipatamente rispetto ai requisiti di età richiesti dalla pensione di vecchiaia.

Nel 2019 per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato si potrà continuare ad andare in pensione con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e con 41 anni e 10 mesi per le donne, grazie al blocco degli adeguamenti alla speranza di vita stabilito nel 2019. Tornano però anche qui le finestre di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti, come nella Quota 100. In particolare per i soggetti che maturano i requisiti tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Legge, la prima decorrenza utile sarà il 1° aprile 2019. Per chi matura i requisiti dopo l’entrata in vigore del decreto legge potrà andare in pensione 3 mesi dopo la maturazione dei requisiti. La finestra trimestrale vale anche per i dipendenti pubblici.

La Pensione anticipata contributiva

Oltre alla possibilità di ottenere la pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel sistema contributivo, può vedersi riconosciuta la pensione anticipata, qualora più favorevole, al compimento di 64 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

Per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione — sia obbligatoria, che volontaria, che da riscatto — effettivamente versata ed accreditata con esclusione di quella figurativa.

Quota 41 per i lavoratori precoci che si trovano in determinate condizioni previste dalla legge

Regole diverse sono previste per i lavoratori  precoci (articolo 1, co. 199 della legge 232/2016). Costoro possono accedere alla prestazione pensionistica con 41 anni (2132 settimane) di contribuzione, a prescindere dall’età anagrafica, ma devono appartenere almeno ad una di quelle categorie di lavoratori che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico.

I lavoratori precoci, in genere, sono coloro che possiedono almeno 12 mesi di contribuzione da effettivo lavoro accreditata, anche non continuativi, prima del compimento del 19° anno di età.

In particolare, per usufruire del beneficio della quota 41, oltre al requisito di essere un lavoratore  precoce, è necessario appartenere ad almeno uno dei 5 profili di tutela che sono stati, in parte, ampliati dalla legge di bilancio 2018:

  • lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione;
  • lavoratori dipendenti ed autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
  • lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti (articolo 1, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67) o lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l’anno;
  • lavoratori che svolgono, da almeno 7 negli ultimi 10 anni, in via continuativa, una delle seguenti attività (c.d lavori gravosi, che dal 1° gennaio 2018 dalle precedenti 11 sono diventate 15).

Per costoro è possibile andare in pensione al raggiungimento di 41 anni di contributi, invece che 41 anni e 10 mesi le donne, 42 anni e 10 mesi gli uomini previsti normalmente dalla legge per la Pensione Anticipata, senza incorrere in alcuna penalità sulla misura dell’assegno pensionistico.

Sono previste le finestre mobili trimestrali, come per Quota 100 e per la Pensione Anticipata, e quindi i precoci potranno andare in pensione raggiunti 41 anni di contributi trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Addetti ai lavori usuranti

Altra categoria destinataria di particolari benefici previdenziali sono i lavoratori addetti alle mansioni usuranti e i lavoratori notturni di cui al D.lgs. 67/2011. In questo caso è possono lasciare il servizio nel 2019 con 61 anni e 7 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi.

Il beneficio si rivolge a lavoratori dipendenti con una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • impegnati in mansioni particolarmente usuranti ai sensi del DM 19 maggio 1999;
  • notturni a turni e/o per l’intero anno;
  • addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per fruire del beneficio occorre che l’attività usurante sia svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Per fruire del beneficio occorre che l’attività usurante sia svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Per questa categoria, non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

Opzione Donna

Un metodo per raggiungere la pensione anticipata è quello di usufruire della Opzione Donna. Si tratta di un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi.

E’ un regime sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti al 31 dicembre 2018.

Tale regime sperimentale si rivolge alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di:

  • anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità;
  • anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo (art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

I requisiti richiesti al fine di avere diritto alla pensione di anzianità con l’opzione donna prevedono che le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2018:

  • un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni)
  • un’età anagrafica di 58 anni, se dipendenti, e di 59, se autonome.

Le condizioni per poter usufruire di tale regime sperimentale sono:

  • La lavoratrice deve accettare che la pensione venga liquidata interamente con il calcolo contributivo.
  • Al momento della decorrenza del trattamento, inoltre, la lavoratrice deve cessare l’attività di lavoro dipendente.

La decorrenza della pensione di anzianità, nel caso di opzione donna è differita rispetto alla maturazione dei requisiti (c.d. ‘finestre mobili’): viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi, se lavoratrice dipendente, (18 mesi, se autonoma) dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Cumulo Pensione e redditi da lavoro

Dal 1° gennaio 2009 la totale cumulabilità con i redditi da lavoro è stata estesa a tutte le pensioni di anzianità, i trattamenti di prepensionamento e le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo, a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della Gestione Separata.

L’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro non incide sul requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente che deve sempre sussistere per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, di vecchiaia supplementare, di anzianità e anticipata. Non è necessaria, invece, la cessazione dell’attività di lavoro autonomo.

Ci sono però due eccezioni tra queste tipologie di pensione, Quota 100 e anticipata ai precoci, per le quali il divieto di cumulo è ancora in essere o per essere più precisi è stato reintrodotto:

  • Per chi richiede la pensione quota 100 è previsto il parziale divieto di lavorare. Non si tratta, però, di un divieto di cumulo assoluto tra lavoro e pensione, ma un divieto di cumulo relativo, infatti il divieto di cumulo tra lavoro e pensione quota 100 sarà operativo solo sino al compimento dell’età pensionabile, dal 2019 pari a 67 anni, e risulterà parziale. Nello specifico, non si potranno percepire redditi di lavoro autonomo e dipendente, ma solo redditi di lavoro autonomo occasionale sino a 5mila euro annui.
  • Per chi richiede la pensione come precoce non può cumulare con il trattamento pensionistico redditi di lavoro dipendente (anche part-time) e/o redditi di lavoro autonomo per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata “standard” (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento ottenuto con il requisito anagrafico previsto dalla normativa.