Possono anticipare il pensionamento coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni. Per chi raggiunge i requisiti necessari nel 2017 deve presentare domanda entro il 15 luglio.
Quando si parla di lavoratori precoci si intende coloro che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età. Pertanto per poter beneficare della possibilità di uscita pensionistica occorre avere 52 settimane lavorate/effettive prima del compimento del 19 anno di età ed un totale di 41 anni di contribuzione, invece degli attuali richiesti (42 anni e 10 mesi di contributi se uomini) e (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall’età anagrafica prevista dall’art. 24 comma 10 legge 214/2011.
I lavoratori precoci, in applicazione dell’articolo 1, comma 199 della legge 232/2016, dal 1° maggio 2017 possono accedere alla pensione anticipata con i requisiti oggettivi citati (41 anni di contribuzione in totale e 52 settimane di lavoro effettivo nel periodo ante 19 anni) se si riconoscono in uno dei cinque seguenti profili:
a) stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assistono al momento della richiesta da almeno sei mesi, il coniuge la persona in unione civile o un parente di primo grado con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) soggetti con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
d) lavoratori dipendenti (di cui all’allegato A annesso al D.P.C.M o allegato E alla legge di bilancio 2017) che hanno svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno 6 anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno particolarmente faticoso e rischioso nelle seguenti attività:
– operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
– conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni,
– conciatori di pelli e di pellicce;
– conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
– conduttori di mezzi pesanti e camion;
– personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
– addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
– insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
– facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
– personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
– operatori ecologici e altri raccoglitori e sepa.
e) lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1 commi da 1 a 3 del dlgs 67/2011 (lavoratori addetti a mansioni faticose e pesanti, linea di catena, lavoratori notturni e conducenti di veicoli di capienza complessiva non superiore a 9 posti adibito al servizio pubblico di trasporto collettivo).
Rientrano nel beneficio i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Sono esclusi dal beneficio i lavoratori iscritti presso le gestioni previdenziali private ossia le casse professionali ed i lavoratori non in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. L’agevolazione non ha una data di scadenza, a differenza dell’Ape (che termina, salvo proroghe, il 31 dicembre 2018).
Domande entro il 15 luglio 2017 in via telematica
Per il conseguimento del beneficio i soggetti interessati devono produrre una doppia domanda:
– la prima domanda verifica della sussistenza in base alle sopra indicate condizioni (entro il 15 luglio 2017 per coloro che maturano i requisiti entro il 31.12.2017 mentre dal prossimo anno l’istanza entro il 1° marzo dell’anno in cui si maturano i requisiti). Le domande presentate per il riconoscimento delle condizioni in data successiva la 15 luglio 2017 e al 1 marzo di ciascun anno pervenute entro il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere considerate nell’anno di riferimento esclusivamente in presenza di risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale.
– la seconda domanda, necessaria per accedere al beneficio vero e proprio, va prodotta al momento della maturazione di tutti i requisiti richiesti.
E’ prevista una particolare procedura di monitoraggio delle domande in funzione della data di maturazione del requisito contributivo agevolato di 41 anni e, a parità della stessa, in base alla data (e ora) di presentazione dell’istanza di accesso. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza della pensione verrà differita.
Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti in possesso dei requisiti, che non svolgano attività lavorativa, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).
In evidenza…
Incumulabilità con redditi da lavoro dipendente
Chi utilizzerà questo canale di pensionamento non potrà cumulare con il trattamento pensionistico redditi da lavoro, dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata standard, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi (o 41 anni e 10 mesi per le donne), e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento con il requisito contributivo agevolato.
Si precisa anche che al requisito dei 41 anni di contribuzione verrà aggiunto, dal 1° gennaio 2019, il meccanismo di adeguamento della speranza di vita.