Addio al bonus per asilo nido-babysitter

Sparisce dal 1° gennaio 2019 il bonus di 600 euro mensili per servizi di babysitter e asilo nido. Il contributo era a beneficio delle famiglie che rinunciavano al congedo parentale. Ecco cosa accade alle erogazioni in corso.

La legge 28 giugno 2012 (n. 92) aveva introdotto la possibilità per le lavoratrici di chiedere un contributo economico da utilizzare per pagare la baby sitter oppure l’asilo nido, pubblico o privato convenzionato. Quindi le neomamme che non usufruivano del congedo parentale (il periodo successivo a quello di maternità obbligatoria) potevano, fino all’anno scorso, presentare domanda per il voucher o del “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting”, erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.

Il contributo, che dal 2017 poteva essere richiesto sia dalle lavoratrici dipendenti sia dalle lavoratrici autonome, era valido per un massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere. L’unico distinguo per le lavoratrici autonome/imprenditrici consisteva nella durata del contributo (erogato per un massimo di tre mesi), e nel fatto che per determinare i mesi di congedo già sfruttati occorreva tenere in considerazione anche i periodi di congedo fruiti dal padre. In ogni caso, l’ammontare massimo del contributo era di 600 euro mensili. Per le lavoratrici part-time, il contributo veniva ricalcolato in proporzione alla prestazione lavorativa.

Tutto ciò è stato possibile fino all’approvazione della finanziaria 2019 nella quale il legislatore ha stabilito che dal 1° gennaio 2019 le madri non possono più presentare domanda per l’accesso al beneficio. Non è più possibile quindi sostituire il congedo parentale con un bonus fino a 600 euro mensili per un massimo di sei mesi (quelli previsti per il congedo parentale facoltativo) per pagare la babysitter o l’asilo nido.

Cosa accade per le erogazioni in corso? Le mamme che stanno usufruendo del contributo per i servizi di babysitting, la cui domanda è stata presentata entro il 31/12/2018, potranno continuare ad avvalersene entro e non oltre il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiararli entro il 29 febbraio 2020, utilizzando l’apposita sezione del Libretto Famiglia.

Chi invece avesse optato per gli oneri degli asili nido, potrà usufruirne fino al 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido.

In evidenza…

E se non si è usufruito in toto del contributo?

Nell’eventualità in cui dovessero avanzare mesi interi non usufruiti del contributo, asilo nido e babysitter, quello che resta sarà considerato d’ufficio oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale (il beneficio, infatti, è divisibile solo per mesi).
A titolo esemplificativo, come chiarisce l’Inps nel suo messaggio (n.1353 del 03-04-2019), «nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione».