Una prestazione utile a chi, chiudendo definitivamente il proprio esercizio commerciale, resta in attesa di pensione.
Un indennizzo pari a poco più dI 500 euro al mese. Ecco a quanto ammonta il trattamento per gli operatori commerciali che decidono di cessare l’attività. Il beneficio, già previsto dal 1996, di cui la categoria ha potuto usufruire fino al dicembre 2016, è stato ripristinato con la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, commi 283 e 284). Un atto fortemente voluto dalla Confcommercio, vista la persistente crisi del settore.
La prestazione funziona come un ammortizzatore sociale, per accompagnare fino alla pensione coloro che lasciano definitivamente l’attività. L’opportunità è stata nuovamente prevista in forma strutturale cioè per gli anni a venire dal 1° gennaio 2019. Di conseguenza, sempre da gennaio, è stata anche confermata l’aliquota contributiva dello 0,09%, nella misura e secondo le modalità previste, dovuta appunto da tutti gli iscritti alla gestione commercianti Inps. È stato anche stabilito che, qualora l’andamento del Fondo (attualmente pari a 250 milioni di attivo) per il finanziamento dovesse essere avverso, la suddetta aliquota potrà essere rivista.
- la cessazione definitiva dell’attività;
- la riconsegna dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest’ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto);
- la cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;
- la cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
L’indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che, rispetto al passato, l’indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l’assegno viene erogato fino al momento di compimento della nuova età pensionabile, adeguata agli incrementi della speranza di vita (vedi riquadro).
L’importo – pari quest’anno a 513 euro mensili – è identico al trattamento minimo di pensione concesso dall’Inps ai commercianti iscritti alla gestione. L’Istituto ritiene che la titolarità di un trattamento pensionistico non impedisca la concessione dell’indennizzo. In una situazione del genere potrebbero trovarsi i titolari di assegno di invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove e i vedovi che hanno una rendita di reversibilità. Per ottenere la prestazione occorre inoltrare all’Inps un’apposita domanda. I periodi in cui viene riscosso l’assegno si considerano come lavorati ai fini della pensione.