Modello 730/2019

Focus Fiscale: Il 23 luglio è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione 730/2019 per coloro che si rivolgono al Caf, ad altro intermediario abilitato, oppure tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le novità sulle detrazioni e deduzioni fiscali di cui è possibile beneficiare.

Anche quest’anno nella dichiarazione dei redditi Modello 730/2019 ci sono nuove possibilità di detrazione e deduzione fiscale, dalle spese per i figli al bonus verde, dai trasporti pubblici all’aumento della percentuale detraibile per le donazioni alle Onlus e associazioni di volontariato.

La legge di bilancio 2018, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici, ha reintrodotto una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino a un massimo di 250 euro, inclusi eventuali spese sostenute per i familiari a carico.

E’ necessario esibire al CAF copia dell’abbonamento, dal quale deve risultare il soggetto che lo ha emesso, la descrizione delle caratteristiche del trasporto, l’ammontare della spesa sostenuta, la data di pagamento o di utilizzazione.

Con la Legge di Bilancio 2018, il Legislatore ha esteso la detrazione IRPEF del 19% (art. 15, comma 1, TUIR) alle spese sostenute per i soggetti affetti dal disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).

La nuova detrazione è fruibile a partire dal periodo d’imposta 2018 e pertanto riguarda la dichiarazione dei redditi da presentare nei prossimi mesi, ossia il Mod. 730/2019. Rientrano nell’agevolazione in esame le spese relative all’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici ed informatici necessari all’apprendimento (Legge n. 170/2010: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”).

La detrazione spetta anche per le spese relative all’uso di strumenti compensativi che:

  • favoriscono la comunicazione verbale;
  • assicurano ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

Chi ha effettuato erogazioni liberali nel corso del 2018, avrà un vantaggio fiscale più elevato rispetto agli altri anni. Sale infatti dal 26 al 30 per cento la detrazione per le donazioni in favore di Onlus e associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro,e passa al 35 per cento in caso di erogazioni alle associazioni di volontariato.

Per quanto riguarda la detrazione Irpef delle spese di istruzione, è confermato quanto stabilito dalla precedente Legge di Bilancio (L. n. 232/2016), che ha previsto per l’anno d’imposta 2018 in 786 euro il limite massimo di spesa detraibile per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema di istruzione nazionale.

La legge di bilancio 2018 ha rivisto a rialzo anche le soglie di reddito complessivo entro le quali è attribuito il cosiddetto “bonus 80 euro”. Dal 2018 tale limite è elevato ad euro 26.600, anziché 26.000; viene inoltre incrementato anche l’importo di reddito da 24.000 a 24.600, fino a quale il bonus di 80 euro è riconosciuto per intero, ovvero per 960 euro.

Entrano in dichiarazione anche alcune novità per la casa. E’ prevista una detrazione del 19% sui premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo.

Previsto inoltre il “bonus verde“, ossia la detrazione del 36% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 5.000 euro, per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private e condominiali. Sono ammessi all’agevolazione i lavori di coperture a verde, creazione di nuovi giardini, installazione di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi. Possono usufruire del benefico fiscale:

  • i proprietari o nudi proprietari,
  • i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, titolare del diritto di uso e abitazione),
  • i detentori (inquilini e comodatari),

degli immobili sui quali sono stati effettuati interventi di sistemazione a verde e che hanno sostenuto le spese.

Per poter beneficiare dell’agevolazione le spese sostenute per il “Bonus verde” devono essere pagate con strumentitracciabili”; a differenza del recupero edilizio, quindi, le spese possono essere pagate anche con strumenti diversi dal bonifico, purché risultino tracciabili (carta di credito, carta di debito, bancomat).

Dall’anno 2018, invece, per poter fruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio a seguito dei quali si consegue un risparmio energetico e/o si utilizzano fonti rinnovabili di energia, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto l’obbligo di inviare un’apposita comunicazione all’ENEA. La comunicazione all’ENEA va effettuata anche nel caso di acquisto di elettrodomestici di classe A/A+ collegato ad un intervento di ristrutturazione iniziato dal 1.1.2017, cosiddetto bonus mobili.

Entrano in dichiarazione le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica che riducono il rischio sismico sulle parti comuni di edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3. La detrazione spetta nella misura dell’80%, se dall’intervento di riqualificazione energetica ne consegue il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se il passaggio è a due classi di rischio inferiore.

Per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico su parti comuni di edifici esistenti, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, è prevista inoltre una detrazione più elevata, che va dal 70 al 75 per cento. E’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, a seconda se l’intervento interessa l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dello stesso, o se l’intervento finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva consegue almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Il termine ultimo di presentazione della dichiarazione Modello 730/2019 è fissato al 23 luglio se il contribuente si avvale dell’assistenza di un CAF / intermediario abilitato, o anche se presenta la dichiarazione direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il termine di scadenza è fissato, invece, al 7 luglio in caso di presentazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Cosa c’è da sapere…

Chi può fare il 730 e chi no
Possono utilizzare il Modello 730 i lavoratori dipendenti e pensionati. Rispetto al Modello Redditi Persone Fisiche, il Modello 730 assicura non pochi vantaggi. Il più importante è sicuramente il fatto che il conguaglio delle imposte, sia a debito che a credito, viene effettuato dal sostituto d’imposta direttamente in busta paga o sulla pensione.

Chi si rivolge ad un Caf, o a un professionista abilitato, per elaborare la dichiarazione dei redditi Modello 730, deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso alla precompilata dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730-1, in busta chiusa con la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef.

E’ necessario sempre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione per verificare la conformità dei dati da riportare nella dichiarazione 730. I principali documenti da esibire sono: la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano i redditi percepiti e le ritenute subite, gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute, gli attestati di versamento d’imposta effettuati con modello F24.

Non tutti però possono presentare il 730. Sono obbligati a utilizzare il Modello Redditi Persone fisiche i contribuenti che:

  • nell’anno precedente (cioè, quello oggetto di dichiarazione) hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario
  • nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia
  • devono presentare anche una delle dichiarazioni: Iva, Irap, Modello 770
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF (come il quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – Ivie/Ivafe).

La dichiarazione Modello Redditi PF 2019, va presentata telematicamente entro il 30 settembre 2019. I contribuenti che presentano il Modello Redditi PF 2019, non titolari di partita IVA, devono effettuare il pagamento della prima rata delle imposte entro il 1° luglio 2019 ovvero entro il 31 luglio 2019 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo.